Computerlaw 2.0

Informatica e Diritto

Diritto d’autore online e libertà digitali: la responsabilità dell’Internet Service Provider

Pubblicato da computerlaw su 16 dicembre 2011

Pubblicato in: E-Copyright | Contrassegnato da tag: , , , | Lascia un commento »

Convegno: libertà digitali, open source, open government & open data, Roma, 15 dicembre 2011.

Pubblicato da computerlaw su 3 dicembre 2011

Il problema del difficile equilibrio tra diritti di utilizzazione economica esclusiva degli autori/editori/esecutori e diritto degli utenti della Rete ad usufruire della cultura anche attraverso un media potente e diffuso quale Internet.

I casi: “consultazione pubblica” dell’AGCOM riguardo la proposta di regolamento n. 398/2011; “Mediaset c. Rojadirecta”, “Mediaset c. Yahoo”, “Mediaset c. IOL”, “FPA Films c. Yahoo (c.d. caso “about Elly”)” dimostrano come a oltre dieci anni dall’adozione della direttiva 2000/31/CE (c.d. “Direttiva E-Commerce”) il sistema ivi delineato di responsabilità degli Internet Service Provider risulti ormai inadeguato di fronte al mutato contesto tecnologico.

La libera fruizione di determinate informazioni via Internet rappresenta un’occasione imperdibile per lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica in Rete, a partire dai dati cc.dd. “pubblici”, che devono poter essere liberamente accessibili a tutti.

Una nuova filosofia si impone soprattutto per la PA, anche in attuazione delle disposizioni del C.A.D. (“open source”, “software libero” e “open content”), per iniziare a parlare finalmente di “open government” e di “open data”. Leggi il seguito di questo post »

Pubblicato in: Eventi, News | Lascia un commento »

Le critiche della Commissione UE al regolamento AGCOM sul diritto d’autore online

Pubblicato da computerlaw su 10 novembre 2011

di Marco Scialdone

Grazie all’amico Fulvio Sarzana tutti abbiamo potuto leggere le osservazioni avanzate dalla Commissione UE sullo schema di regolamento AGCOM in materia di diritto d’autore online di cui alla delibera 398/2011/CONS.

Nonostante condivida molte delle preoccupazioni espresse da Fulvio, il mio primo pensiero è andato alle sonore bacchettate (come i severi maestri di altri tempi) inferte dalla Commissione alla nostra Autorità garante.
Non c’è una singola disposizione per la quale non vengano richiesti chiarimenti (“La Commissione rileva che il progetto di regolamento italiano usa definizioni diverse, tra cui “Gestore del sito”, “media audiovisivi o fornitore di servizi radiofonici “, “prestatore di servizi”, e “Fornitori di servizi”. Le autorità italiane sono invitate a chiarire chi sarà il soggetto colpito dalla notifica e dalla procedura di rimozione: “i gestori del sito web e dei media audiovisivi o fornitori di servizi radio solo o i fornitori di servizi in generale?”) o per la quale non si suggeriscano correttivi (“Il periodo di tempo di 48 ore (nemmeno 2 giorni lavorativi) per rendere dichiarazioni scritte di difesa di cui all’art. 9 (4) sembra essere troppo breve. In vista di un effettivo diritto di difesa, sarebbe opportuno che il gestore del sito / fornitore di servizi di media audiovisivi abbia altre occasioni per fornire informazioni e argomenti prima che la procedura si concluda”). Leggi il seguito di questo post »

Pubblicato in: E-Copyright, News | Contrassegnato da tag: , , | Lascia un commento »

La dematerializzazione dei documenti sanitari

Pubblicato da computerlaw su 8 novembre 2011

Pubblicato in: Documento Informatico, E-Learning, E-Privacy, Eventi | Contrassegnato da tag: , , , | Lascia un commento »

La vendita di copie pirata favorisce il mercato degli originali

Pubblicato da computerlaw su 4 novembre 2011

di Marco Scialdone

“In ogni caso, invertendo l’argomentazione giuridica, è concepibile che un cliente, dopo aver sentito o visto la copia pirata, possa decidere di acquistare gli originali … in modo che la vendita di copie pirata, lungi dal nuocere, favorisca il mercato delle riproduzioni originali”.
Chi lo ha scritto? Un esponente del Partito Pirata? Un arruffapopolo, dedito a sbornie di demagogia?
No, è stato messo nero su bianco in una sentenza pronunciata da un giudice spagnolo all’esito di un procedimento penale che vedeva come imputati dei venditori di cd/dvd “pirata”.
La sentenza evoca alla mente un precedente italiano del 2001 (la nota “sentenza anticopyright” dell’allora giudice, Gennaro Francione) in cui era possibile leggere “Anche sul campo della concreta offensività la New economy ha dimostrato come addirittura la diffusione gratuita delle opere artistiche acceleri paradossalmente la vendita anche degli altri prodotti smistati nei canali ufficiali, e se ciò vale nello spazio virtuale di Internet deve valere anche nello spazio materiale con vendita massiccia di prodotti-copia che alimentano l’immagine e la vendita dello stesso prodotto smistato in via “legale”.
Nella sentenza spagnola, in particolare, si è negato qualsivoglia risarcimento sulla base del presupposto dell’assenza del danno. L’ acquisto del materiale pirata sarebbe, infatti, espressione inequivocabile della volontà di non acquistare il prodotto originale ( “i clienti di musica e film pirata, quando effettuano l’acquisto, esternano la loro decisione di non voler acquistare musica e film originali, cosicchè non vi è alcuna perdita. Detto in altre parole, questi acquirenti o comprano al prezzo basso del supporto pirata o non comprano affatto”).

Pubblicato in: E-Copyright, News | 1 Commento »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.